IL TRIBUNALE Letti gli atti ed uditi i procuratori delle parti; Dato atto che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, Difino Chiara ha invocato il riconoscimento, in suo favore, della pensione di reversibilita' in seguito al decesso del marito; che detta pensione e' stata negata dall'I.N.P.S. in quanto il matrimonio risultava contratto dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore ai 72 anni ed era durato meno di due anni; Ritenuto che l'art. 21, primo comma, n. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, il quale inibisce il riconoscimento del diritto per cui e' causa, contrasta con l'art. 3 Cost. poiche' appare discriminatorio e carente di ragiovevole giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma, di mancata rispondenza del matrimonio, cosi' contratto, ai contenuti ed agli scopi del vincolo coniugale; che, altresi', detta norma appare contrastante con gli artt. 29 e 31 della Costituzione poiche' costituisce una remora alla formazione di un nucleo familiare nei confronti di una categoria di soggetti individuati solo in base all'eta'; Rilevato che l'art. 21 cit. e' in contrasto anche con l'art. 38 Cost. poiche' nega la garanzia costituzionale di assistenza e di previdenza che si attua anche attraverso la pensione di reversibilita'; Dato atto che in caso analogo la Corte costituzionale (sent. n. 189/1991) ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153, perche' contrastante con l'art. 3 Cost.; Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata e che la risoluzione della stessa assume rilevanza decisiva ai fini della causa giacche', ove venisse accolta dalla Corte nel senso della incostituzionalita' dell'art. 21 cit. per contrasto con i principi costituzionali innanzi richiamati, essa imporrebbe l'accoglimento della domanda della Difino ed il rigetto dell'appello; Considerato, quindi, che il giudizio de quo va sospeso con rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 21, primo comma, n. 2 della legge 29 ottobre 1971 n. 889;