IL TRIBUNALE
   Letti gli atti ed uditi i procuratori delle parti;
   Dato  atto  che,  con  l'atto  introduttivo  del presente giudizio,
 Difino Chiara ha invocato il riconoscimento,  in  suo  favore,  della
 pensione di reversibilita' in seguito al decesso del marito;
     che  detta  pensione  e'  stata negata dall'I.N.P.S. in quanto il
 matrimonio risultava contratto dopo la decorrenza della pensione,  in
 eta' superiore ai 72 anni ed era durato meno di due anni;
   Ritenuto  che  l'art.  21, primo comma, n. 2 della legge 29 ottobre
 1971, n. 889, il quale inibisce il riconoscimento del diritto per cui
 e' causa, contrasta con l'art. 3 Cost. poiche' appare discriminatorio
 e carente di ragiovevole  giustificazione  la  presunzione,  posta  a
 fondamento  della norma, di mancata rispondenza del matrimonio, cosi'
 contratto, ai contenuti ed agli scopi del vincolo coniugale;
     che,  altresi', detta norma appare contrastante con gli artt.  29
 e  31  della  Costituzione  poiche'  costituisce  una   remora   alla
 formazione  di  un nucleo familiare nei confronti di una categoria di
 soggetti individuati solo in base all'eta';
   Rilevato che l'art. 21 cit. e' in contrasto  anche  con  l'art.  38
 Cost.  poiche'  nega  la  garanzia  costituzionale di assistenza e di
 previdenza  che  si   attua   anche   attraverso   la   pensione   di
 reversibilita';
   Dato  atto  che  in  caso analogo la Corte costituzionale (sent. n.
 189/1991) ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 7, primo comma, n.
 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, nel testo sostituito  dall'art.
 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153, perche' contrastante con l'art.
 3 Cost.;
   Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata e che
 la  risoluzione  della stessa assume rilevanza decisiva ai fini della
 causa giacche', ove venisse  accolta  dalla  Corte  nel  senso  della
 incostituzionalita'  dell'art.  21  cit. per contrasto con i principi
 costituzionali innanzi  richiamati,  essa  imporrebbe  l'accoglimento
 della domanda della Difino ed il rigetto dell'appello;
   Considerato,  quindi,  che  il  giudizio  de  quo  va  sospeso  con
 rimessione   alla   Corte   costituzionale   della    questione    di
 costituzionalita'  dell'art.    21,  primo comma, n. 2 della legge 29
 ottobre 1971 n. 889;